Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).

      1. All'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La competenza a decidere sui giudizi di cui alla presente legge è attribuita al tribunale ordinario».